L’Agenzia Entrate Riscossione, nelle FAQ recentemente aggiornate e pubblicate sul proprio sito internet, ricorda che non rientrano nella Definizione agevolata:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna; - “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo
avvisi di pagamento (cosiddetti GIA); - i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.