Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
La decisione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88, depositata l’8 maggio scorso
Nella sentenza, in particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. numero 286/1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all’articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.