Il solo documento che fa fede del contenuto della dichiarazione Unico è quello, originale, in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Non ha invece alcuna validità il documento prodotto dal contribuente in fotocopia, del quale non risulti attestata la conformità all’originale dall’Agenzia delle Entrate.
Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (sentenza n. 190/1 del 9 marzo 2023) che, sulla base di tale presupposto, ha accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo non assolto l’onere probatorio sulla presentazione tempestiva dell’istanza di rimborso IVA del contribuente, corredata da documentazione rappresentata dalla copia fotostatica della dichiarazione Unico.
In presenza di una evidente discordanza fra l’originale depositato in giudizio dall’Agenzia e la fotocopia della dichiarazione depositata in giudizio dal contribuente, precisano i giudici liguri, al fine di provare il contenuto della dichiarazione sarebbe stato necessario procurarsi presso l’Agenzia una copia autentica dell’originale a suo tempo presentato.