Con la Risposta ad interpello n. 310 del 3 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per beneficiare del credito d’imposta ZES, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta e, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Inoltre, il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi” e non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Secondo l’Agenzia, infatti, il requisito della “novità” deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.
L’Agenzia aggiunge inoltre che, in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.