Con Sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 le Sezioni Unite Civili di Cassazione hanno espresso i seguenti principi di diritto:
- in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato;
- l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.