L’articolo 1, commi da 153 a 159, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) disciplina la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Con la Risposta ad interpello n. 307 del 27 aprile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 153 della Legge n. 197/2022 la definizione agevolata è circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021;
- ai sensi dell’art. 1, comma 155 della Legge n. 197/2022 è prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Tali somme possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
Nel caso oggetto dell’interpello, precisano le Entrate, non sussistono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Allo stesso modo non ricorrono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.