Con Nota n. 642 del 6 aprile 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale (art. 14 comma 16 D.Lgs. n. 81/2008).
Tra i chiarimenti forniti l’Ispettorato precisa che, ad esempio, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato.
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