Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 26 del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per agevolazioni in materia energetica, salute e adempimenti fiscali (il c.d. Decreto “bollette”).
Rispetto alle agevolazioni per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale viene previsto che, per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.
Sempre per il secondo trimestre dell’anno viene ridotta l’Iva al 5% e gli oneri generali nel settore gas e, dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, viene riconosciuto un contributo mensile ai clienti domestici residenti, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, nel caso in cui il prezzo del gas superi determinate soglie.
Fino al 30 giugno, poi, le imprese continueranno a beneficiare del contributo straordinario in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sotto forma di credito d’imposta, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
I crediti d’imposta per le imprese:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
- possono essere ceduti ad altri soggetti;sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.