La Legge di Bilancio per il 2021:
- ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale, definito da 1 operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da 1 operatore ogni 4.000 abitanti;
- ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
Il contributo economico, in particolare, è determinato:
- in 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- in 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante, spiega il Ministero del Lavoro nella Nota 908 del 26 gennaio 2023, ciascun Ambito territoriale dovrà inviare allo stesso Ministero, entro il 28 febbraio, un prospetto riassuntivo, utilizzando la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.
Nel documento anche le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2022 e uno per i dati previsionali del 2023, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.