Con la Risposta n. 143 del 23 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società di capitali che ha eseguito interventi di efficientamento energetico sul medesimo immobile ma in due distinti anni (2019 e 2020), con due diverse Cila e due diverse comunicazioni all’Enea, che chiede se entrambi gli interventi effettuati possano beneficiare dell’Ecobonus in modo autonomo e distinto.
Secondo l’Agenzia Entrate l’autonomia dei singoli interventi è dimostrata dall’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Il secondo intervento non è quindi configurabile quale “mera prosecuzione di un intervento precedente”.
Dunque, entrambi gli interventi possono godere della detrazione introdotta dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, con limite di spesa massimo.
In particolare, la società può beneficiare, nel periodo d’imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di Euro 60.000 con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, i cui lavori sono terminati in data 20 novembre 2020, pur avendo già usufruito, nel periodo d’imposta 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di Euro 60.000 con riferimento alle spese sostenute per la sistemazione e il rifacimento del tetto, i cui lavori sono stati ultimati in data 27 dicembre 2019 come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.