La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto il regime forfetario, la cui disciplina è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 poi dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le ultime novità alla disciplina sono state introdotte dalla Legge di bilancio 2023 che in particolare ha modificato due aspetti fondamentali:
- la misura del limite di ricavi o compensi
- la procedura di uscita dal regime in caso di superamento del limite.
E’ stato elevato a partire dal periodo d’imposta 2023 il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro.
Possono accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti esercitavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo adottando un altro regime contabile, qualora al 31 dicembre siano in possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.
Si ricorda in tal senso che non possono adottare il nuovo regime agevolato le persone fisiche che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o dei regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia (salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito);
- effettuano in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR ovvero in SRL o associazioni in partecipazione (negli ultimi due casi alle condizioni di cui alla Legge n. 145/2018);
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
- nel periodo d’imposta precedente sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione (artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 euro.
Per il 2023 l’accesso al regime forfetario è possibile per le persone fisiche in attività al 31 dicembre 2022, a condizione che ne sussistano le condizioni e che nel 2022 non abbiano conseguito ricavi o compensi maggiori di 85.000.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il limite dei ricavi/compensi supera la soglia di 85.000 euro (nella valutazione si applica il principio di cassa) e/o si verifica una delle condizioni sopra riportate.
Ma come anticipato la Legge di bilancio 2023 ha introdotto una importante novità: dal 2023 viene prevista la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. In questa ipotesi nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi supera il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con modalità ordinaria (con i criteri della contabilità semplificata). Pertanto, a seguito di tale novità, in caso di ricavi/compensi di ammontare:
– compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo;
– superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dal periodo d’imposta in corso.
L’IVA relativa è dovuta a partire dalle operazioni (es. fattura) che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.