L’esclusione dall’area della punibilità vale per le sole azioni che non pregiudicano l’attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento.
Legittima la sanzione al contribuente, che emette fatture senza applicazione dell’Iva per operazioni imponibili (articolo 6, comma 1, Dlgs n. 471/1997), perché erroneamente ritenute non tali, anche se, successivamente, opera le dovute rettifiche. La sanzione scatta in quanto le fatture in rettifica, emesse in un secondo momento, sono da considerare tardive e la richiesta di disapplicazione non si giustifica nemmeno con la norma relativa al ravvedimento operoso.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 33093 del 9 novembre 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.