La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Sentenza dell’8 dicembre 2022, causa C-694/20, si è espressa in tema di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva dichiarando che l’obbligo previsto dall’art. 8 bis-ter, paragrafo 5, della Direttiva 2011/16/UE, imposto all’avvocato di informare gli altri intermediari coinvolti, non è necessario e viola il diritto al rispetto delle comunicazioni con il suo cliente.
Tutti gli altri intermediari coinvolti in una tale pianificazione, nonché il contribuente stesso, sono soggetti all’obbligo di comunicazione in parola, il che consente di assicurare che l’amministrazione fiscale sia comunque informata.
Clicca qui il Comunicato Stampa della Corte di Giustizia UE n. 198 dell’8 dicembre.