In Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre è stato pubblicato il DPCM 23 agosto 2022 con cui sono definiti criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.
Chi sono i beneficiari
Possono fruire delle risorse del fondo i genitori in stato di bisogno che devono provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbiano ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020, per una durata minima di novanta giorni, o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
All'art. 1 del Dpcm viene precisato che:
- il contributo è erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell'assegno successivamente all'8 marzo 2020;
- l'handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. n. 104/1992;
- ai fini dell'individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale a 8.174 euro.
- il contributo è erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità.