La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento pubblicato il 18 ottobre scorso, offre una disamina del segreto professionale, disciplinato dall’articolo 6 della Legge n. 12/1979 e il cui dovere di osservanza è ribadito dall’articolo 25 del Codice deontologico per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Il documento spazia dall’inquadramento normativo all’oggetto del segreto, fino alla violazione dell’obbligo e al conseguente reato previsto dall’articolo 622 del codice penale.
In particolare, vengono illustrati i presupposti dell’obbligo e della responsabilità penale, soffermandosi sulle conseguenze dirette nei casi in cui si riveli il segreto “in ragione della propria professione” e “senza giusta causa”. Ma anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria chieda al Consulente del Lavoro la consegna “immediata” di documenti e informazioni relativi ad un cliente sottoposto a indagine penale.
Delineato il perimetro normativo, attraverso la ricognizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione viene individuata la documentazione che il Consulente è tenuto a consegnare per poi soffermarsi sull'esercizio della facoltà di opporre il segreto professionale alla richiesta di esibizione dei documenti.
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