Con Informativa n. 97 del 12 ottobre 2022, indirizzata ai presidenti dei consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il CNDCEC risponde alle richieste di chiarimenti pervenute a seguito della pubblicazione dell’informativa n. 80 del 6 settembre 2022, riguardante la valutazione dell’obbligo formativo su base triennale in considerazione del venir meno dell’obbligo minimo annuale di 20 crediti formativi professionali (cfp) per gli anni 2020 e 2021.
In particolare, è stato chiesto se potesse ritenersi assolto l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 anche dagli iscritti che abbiano conseguito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso del 2020.
Il Consiglio Nazionale ha precisato che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo).
Eccezionalmente, chiarisce il CNDCEC, per il triennio in corso è dunque venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l’anno (ovvero almeno 7 cfp l’anno per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio). Di conseguenza l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell’anno 2020.
Nell’informativa chiarimenti anche in merito al conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti (Comunicato MEF 5 ottobre 2022).