Con Risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6982” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU.
Si tratta, in particolare, del credito d’imposta introdotto dall’art. 2 del Dl n. 21/2022 (Decreto “Ucraina”), da utilizzare in compensazione, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.
I sede di compilazione del modello F24 il codice tributo “6982”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Nel Provvedimento delle Entrate del 16 settembre scorso l’Agenzia Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per accedere al credito d’imposta.