Con la Risoluzione n. 52/E del 23 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, ai sensi dell’articolo 31 del DL n. 73/2021.
Il tax credit, pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 dalle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini, spetta fino ad un importo massimo di 20 milioni annui per ciascun beneficiario. E’ utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione è “6981”, denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, da esporre, in sede di compilazione, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.