A partire dal 26 settembre 2022,e e fino al 30 novembre 2022, è possibile presentare le istanze finalizzate al conseguimento del “bonus 200 euro autonomi”, ovvero l’indennità destinata a supportare i lavoratori iscritti all’INPS o alle Casse di previdenza nell’emergenza caro bollette.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo relativo al cd. “bonus 200 euro” destinato ai lavoratori autonomi sono diventate operative le misure del decreto “Aiuti”, D.L. n. 50/2022.
Gli aventi diritto possono quindi presentare un’apposita istanza alla gestione previdenziale di riferimento (INPS o Cassa di previdenza), autocertificando il possesso dei necessari requisiti.
Le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione, dopo aver superato un primo controllo relativo alle informazioni già in possesso dell’ente cui vengono presentate (quali l’effettiva iscrizione entro la data richiesta dalla norma, e la presenza di almeno un versamento, come meglio precisato nel seguito).
Le istanze verranno effettivamente liquidate sino a che lo stanziamento risulti capiente.
I potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti requisiti:
- il conseguimento nel 2021 di un reddito non superiore a 35mila euro;
- risultare già iscritto alla gestione previdenziale alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e aver aperto partita IVA – con inizio attività – entro tale data;
- aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022).
La domanda deve essere inoltrata alla gestione cui si è iscritti e, in presenza di duplice iscrizione INPS / Cassa di previdenza, per espressa previsione del decreto attuativo, sarà necessario presentarla esclusivamente all’INPS.
Il decreto attuativo definisce “reddito complessivo” il reddito personale assoggettabile a IRPEF, meno contributi previdenziali ed assistenziali, trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Con circolare INPS n. 73/2022 in materia di indennità una tantum dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha avuto modo di meglio precisare che alla soglia di reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
La domanda deve essere presentata alla gestione di riferimento (INPS o Cassa di previdenza).
Per quanto riguarda l’INPS è necessario utilizzare l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito istituzionale (My Inps), cui si accede tramite SPID, CIE o carta CNS.
Gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno fare riferimento alle procedure che ciascuna cassa metterà a disposizione dei propri aderenti.
Il possesso dei necessari requisiti dovrà essere autocertificato dal soggetto istante.
La domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché dalle coordinate bancarie o postali del soggetto beneficiario, necessarie per l’accredito dell’indennità.