Il prolungamento del periodo di prova previsto dall’articolo 7, comma 3, del recente decreto legislativo n. 104/2022, che prevede il prolungamento del periodo di prova in caso di eventi sopravvenuti, si applica anche ai congedi e permessi fruiti dalle lavoratrici e dai lavoratori ai sensi della legge n. 104/1992.
Lo ha confermato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una risposta fornita lo scorso 9 settembre nella sezione URP Online del proprio sito internet.
L’articolo 7, comma 3, spiega ancora il Ministero, non ha inteso incidere sulla natura del periodo di prova, ormai consolidata nel nostro ordinamento, per la cui effettività si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Pertanto, il periodo di prova resta sospeso in caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.