Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09 settembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono definiti i criteri e le procedure per la designazione:
- dei commissari liquidatori (artt.2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma c.c.);
- dei commissari governativi (art. 2545-sexiesdecies c.c.);
- dei liquidatori di enti cooperativi (art. 2545-octiesdecies c.c.).
La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società implementa la banca dati, istituita presso il MISE, e finalizzata alla selezione automatizzata e all'abbinamento dei profesisonisti e dei soggetti interessati a svolgere gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.
Possono iscriversi alla banca dati:
- gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali;
- gli esperti in materia di lavoro e cooperazione, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
I suddetti soggetti possono iscriversi ovvero permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra ed in assenza delle seguenti condizioni:
a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di «protezione giudiziaria» ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacita' di agire del soggetto;
d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza; e. assoggettamento a procedura concorsuale;
f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
g. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di determinati procedimenti penali.
Nella Direttiva, vengono inoltre definiti i criteri di selezione dei commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi e definita la durata dell'incarico, che è di massimo tre anni, ed eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito.