In tema di furto, l’aggravante della violenza sulle cose non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non comporta alcuna rottura o guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino.
L’azione furtiva diretta sul prodotto dotato di apparato antitaccheggio e l’azione di rimuovere l’apparato rappresenta una manifesta espressione della volontà dell’autore di separare la protezione dal prodotto, così da renderne più agevole la sottrazione, ma in tale modo si realizza una irreversibile trasformazione di quel bene specifico, che perde una sua componente strutturale e diventa privo di protezione. Del tutto irrilevante, quindi, il fatto che le modalità del distacco dell’apparato antitaccheggio non siano violente o non determinino la distruzione o l’impossibilità del reimpiego della placca, atteso l’irreversibile mutamento della res nella sua composita struttura originaria mediante distacco e l’inutilizzabilità definitiva della protezione rimossa a difesa della res principale.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, con la Sentenza n. 32441 del 9 giugno 2022.