Nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio successivamente venuto meno, la coppia di fatto decade dalle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa in seguito al trasferimento dell’immobile acquistato prima dello scadere dei cinque anni.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 20956 del 1 luglio 2022, secondo la quale non è possibile estendere alla crisi delle convivenze di fatto il regime agevolato destinato alle coppie coniugate. La Suprema Corte osserva che neppure la legge n. 76 del 2016 (cd. legge Cirinnà), che ha successivamente introdotto nell'ordinamento italiano una specifica disciplina per l'unione civile tra persone dello stesso sesso e per le convivenze di fatto senza, tuttavia, regolarne organicamente gli aspetti fiscali, è di particolare ausilio.
E' pienamente legittima, quindi, nel caso di specie, la ripresa a tassazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, così come la rideterminazione dell’imposta sostitutiva relativa a un mutuo agevolato.