Per fruire dell’agevolazione, non è sufficiente che il contribuente sia in possesso dei prescritti requisiti, ma è necessario che egli stesso ne attesti la sussistenza nei tempi stabiliti.
Il contribuente che, pur avendone diritto, non chiede in sede di acquisto le agevolazioni “prima casa” ai fini del Registro, non ha diritto al rimborso dell’imposta versata in misura ordinaria. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23292 del 26 luglio 2022, in relazione all’acquisto di un’abitazione compiuto mediante un decreto di trasferimento emesso del Tribunale.