L’avvocato che abbia ricevuto un incarico a carattere sostanzialmente conciliativo da più parti è tenuto ad agire nell’interesse di tutte con imparzialità. Non deve agire, dunque, nell’interesse di una sola parte in particolare, e questo a prescindere dal fatto che alle altre sia, oppure no, derivato un pregiudizio economico concreto, o uno svantaggio negoziale, dalla sua opera.
Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 70 del 23 maggio 2022.