L’art.4, comma 2, del dm n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018, prevede che
“Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Dalla formulazione del riportato art.4, ne consegue che nell’ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
COMPENSO AVVOCATO CAUSE RIUNITE
In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall’art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 20
22 n.17693).
In caso di riunione di più cause, quindi, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per l’attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la riportata maggiorazione prevista dal dm n.55/2014, avente carattere discrezionale, spetta in via ulteriore ed a condizione che l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276).
La liquidazione di un unico onorario, quindi, non può trovare applicazione nel caso in cui l’avvocato difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.
Si è precisato (Cass. 7 luglio 2015 n. 14084) che nel caso in cui la riunione dei giudizi sia resa necessaria per evitare un abuso dell’utilizzo dello strumento processuale e cioè l’instaurazione di più giudizi da parte di più soggetti, ai fini della liquidazione delle spese, il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguali contenuti, depositati contestualmente dal medesimo difensore, deve considerarsi come unico.
In caso di riunione di più cause, quindi, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per l’attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la riportata maggiorazione prevista dal dm n.55/2014, avente carattere discrezionale, spetta in via ulteriore ed a condizione che l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276).