Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il regolamento sulle modalità di attuazione del Social bonus.
In particolare il regolamento, in attuazione dell’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del suddetto credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società.
E’ riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo Settore.
Tutte le informazioni per la fruizione del Social bonus nel testo del Decreto.