L’aliquota IVA ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
Ciò premesso, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 368 del 7 luglio 2022, l’aliquota IVA ridotta non può estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, come già chiarito nella circolare n. 2/E del 2008 e, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.