Con Comunicato Stampa del 30 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) risponde ad una richiesta di chiarimenti in merito all’interpretazione dell’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali.
In particolare, viene chiesto le se le imbarcazioni da diporto, che non rientrano tra i beni materiali elencati dall’OIC 16 all’interno delle singole voci delle immobilizzazioni materiali, debbano essere classificate nella voce BII4) “Altri beni” oppure nelle voci BII2 “Impianti e Macchinari” o BII3 “Attrezzature industriali e commerciali”.
“Gli amministratori delle imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto”, spiega l’OIC, “devono valutare dapprima se, nella loro dinamica aziendale, sia appropriato includere le imbarcazioni da diporto in una delle voci delle Immobilizzazioni materiali così come previste dall’articolo 2424 del codice civile. Se dovessero concludere che l’elencazione operata dalla norma non fornisca una rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, potranno ricorrere al disposto dell’articolo 2423- ter del codice civile”.