Con Circolare n. 20/E del 16 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione e all’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato, previste dai decreti "Sostegni-ter" (Dl n. 4/2022), "Energia" (Dl n.17/2022), "Ucraina" (Dl n. 21/2022) e "Aiuti" (Dl n. 50/2022).
Il Decreto "Energia", in particolare, ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, oltre alla riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che passa dal 22% al 5%.
Lo stesso decreto ha previsto anche un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, per il secondo trimestre 2022, pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e al 25% dal decreto Aiuti, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap. L'agevolazione è stata recentemente estesa, ad opera del decreto Aiuti, anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.
Tutti i dettagli sui requisiti per accedere all'agevolazione nella circolare delle Entrate.