Il comproprietario ha facoltà di sopraelevare il muro comune ma deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacché diversamente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'Ordinanza n. 19040 del 13 giugno 2022.