Con Ordinanza n. 15563 del 16 maggio 2022 la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ha ribadito il principio secondo cui i patti conclusi tra avvocati e clienti che stabiliscono compensi professionali sono nulli se non redatti in forma scritta e all'atto del conferimento dell'incarico.
In tema di formazione del contratto, ha chiarito ancora la Corte di Cassazione, "l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro".