I prospetti riepilogativi rinvenuti presso terzi dalla GdF, contenenti un piano di incentivi, celavano anche dei pagamenti fuoribusta idonei a presumere la corresponsione di emolumenti extra.
Il documento extracontabile, riportante una tabella con importi in corrispondenza dei nomi dei dipendenti e degli amministratori di una società, è sufficiente, da solo, a giustificare la pretesa fiscale fondata sulla presunzione di compensi “fuori busta” ricevuti, ma non dichiarati dal percettore.
Lo ha affermato la cassazione nell’ordinanza n. 10493 del 31 marzo 2022.