Il ricorso ad appalti e subappalti, l'emissione di bonifici ai rappresentati dell'ente, la creazione di società fittizie sono chiari sintomi di attività commerciale.
La Ctr della Calabria ha chiarito che, ai fini fiscali, un'associazione perde la qualifica di Onlus, e le agevolazioni ad essa connesse, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale: in sostanza, non basta che, nel proprio statuto, l'ente preveda genericamente di non perseguire scopi di lucro, se in concreto emerge il contrario. Questo è il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 1081 del 28 marzo 2022.