In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'Iva, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna “abolitio criminis”.
Il principio di diritto è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la Sentenza n. 13145 del 27 aprile 2022.