Sono da considerare fuori campo IVA, e quindi non devono confluire nella relativa liquidazione periodica, i contributi aggiuntivi destinati alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale durante la pandemia. Trattasi, infatti, di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19.
Tali somme non costituiscono un compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto dal titolare della farmacia, come prevede l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 227 del 28 aprile 2022.