"Non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 d.l. 22 marzo 2021, convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di un’informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l’omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all’art. 67 d.lgs n. 159 del 2011, che riguarda l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione prevista dal libro I, titolo I, capo II, del predetto d.lgs., fra le quali non rientra l’interdittiva".
Così si è espressa la Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza n. 14731 del'14 aprile 2022.