Gli interventi per l'esecuzione di opere finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria, propedeutiche alle fasi successive di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e al loro miglioramento sismico, non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria ad aliquota Iva agevolata al 10%.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 184 dell'8 aprile 2022.