Se il difensore ha assistito congiuntamente coniugi o conviventi nelle controversie di natura familiare, in caso di successive controversie insorte tra le stesse parti non può prestare la propria assistenza ad una delle due, ai sensi dell’art. 68, c. 4 NCDF. Il principio è stato richiamato dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021.
L’illecito disciplinare", si legge inoltre nella sentenza, "non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione".