Commercialisti e consulenti del lavoro

Consulenza specializzata al servizio del cliente

Appalti: sospensione lavori illegittima e tempestività delle riserve dell’appaltatore

Data di pubblicazione: 30 Marzo 2022

Posto che l'istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull'andamento dell'appalto in particolare in modo da evitare l'esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell'opera, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, "ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione ternporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato".

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, nell'Ordinanza n. 3555 del 4 febbraio 2022.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it

Studio Mario Rossi e Associati

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

P.IVA: 01234567890