Determinanti, tra l’altro, l’assenza di capacità finanziaria degli eroganti, la mancanza di un’apposita delibera assembleare e la circostanza che tali pagamenti fossero avvenuti in contanti.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1151 del 17 gennaio 2022, ha ritenuto valido l’accertamento induttivo dell’Agenzia a una società, che aveva incassato costantemente, da parte dei soci, finanziamenti non sostenuti dalla sussistenza di corrispondenti risorse economiche, ed erroneo lo spostamento, sull’ufficio, dell’onere della prova, effettuato dalla Ctr del Lazio.
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, con il quale venivano contestate le operazioni di finanziamento da parte dei soci, effettuate in maniera sistemica e costante, in quanto non supportate da una pregressa capacità patrimoniale degli stessi soggetti eroganti. Di conseguenza, tali poste venivano equiparate a ricavi conseguiti in nero.
Inoltre, l’ufficio confutava l’omessa fatturazione di attività commerciali nonché la sussistenza di fatture di vendita, in quanto non transitate correttamente in contabilità.