A decorrere dal 1° gennaio 2022 (per i soggetti “solari”) può essere utilizzata in compensazione la seconda rata (2 di 3) del CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITA’ INNOVATIVE – ART. 1, C. 198 E SS., LEGGE N. 160 DEL 2019 maturato nel 2020 e indicato nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi (UNICO2021).
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il relativo codice tributo 6938 andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito (quindi 2020 nel caso in questione), nel formato “AAAA”.
Ricordiamo che la fruizione del credito spettante è comunque “subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.