Con Risposta n. 53 del 27 gennaio 2022 l’Agenzia Entrate, esprimendosi ancora una volta in tema di Superbonus, definisce i criteri di determinazione dello Stato di avanzamento lavori (SAL) per interventi di efficienza energetica e antisismici.
L’Agenzia chiarisce che, per interventi di demolizione e ricostruzione di due edifici con successiva realizzazione, tramite accorpamento, di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa, qualora sul medesimo immobile siano effettuati interventi di efficienza energetica e interventi antisismici ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori pari al 30% del lavoro complessivo, limite minimo necessario per poter effettuare la cessione del credito di cui l’istante intende avvalersi, deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile, fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa.