Incombe al lavoratore che lamenti di avere subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l’infortunio o la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 6 Civile, con l'Ordinanza n. 1269 del 17 gennaio 2022, relativamente al concetto di "specificità del rischio" da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore.