Con la Risposta n. 31 del 19 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del reddito personale, al fine di verificare l'ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nel caso in esame il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche la contribuente istante, che dichiara di "beneficiare" del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, chiariscono le Entrate, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale la contribuente dovrà considerare anche il predetto reddito per la quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.