A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.
Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”.
Dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI – in formato XML – anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
Tipo documento:
- TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972).
Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.
Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SdI facoltativamente.