Con Provvedimento dell’8 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate definisce regole, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1-ter del Decreto “Sostegni” (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) in favore degli operatori economici che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del suddetto decreto, tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10 milioni di euro.
Il contributo, che non può superare i 1.000 euro, spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La domanda deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.
Il soggetto richiedente può scegliere se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.