Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 ottobre sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto introdotti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro ed hanno subìto perdite a causa del protrarsi della pandemia di Covid-19.
Con la Risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021 l’Agenzia ha istituito i seguenti 3 codici tributo, differenziati in base all’indennizzo oggetto della domanda, per l’utilizzo in compensazione e tramite modello F24, dei suddetti contributi:
- “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”
- “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”
- “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione è consultabile nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.