I cittadini del Regno Unito, residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020 e che mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data, sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea e non devono costituire un nuovo status di soggiorno.
Questo criterio, chiarisce l’Istituto di previdenza, si applica ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle seguenti prestazioni già in godimento:
- prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
- assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
- prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti della Circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, che contiene istruzioni operative per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell’Accordo di recesso (Withdrawal Agreement, WA) sottoscritto con l’Unione Europea e a conclusione del periodo di transizione dopo Brexit.
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 possono richiedere, presso la Questura di residenza, un documento di soggiorno in formato digitale, che rappresenta non un obbligo, bensí un diritto per i cittadini del Regno Unito e garantisce un più agevole riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso.