Con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 l'Inps chiarisce in merito al requisito dell’inattività lavorativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa è, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio.
Conseguentemente, precisa l'Istituto, l’assegno mensile di assistenza sarà liquidato solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.